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STATUTO AIEU


Art. 1 - Atto costitutivo e finalità


E’ costituita col presente Statuto la “Associazione Italiana di Ecologia Umana – ONLUS ”, in sigla ed in seguito chiamata “A.I.E.U.” con sede in Albignasego (PD), via G. Galilei n. 129/a, avente lo scopo di promuovere e di svolgere, tutte quelle attività che siano atte a tutelare e valorizzare, nell’interesse della collettività, la professionalità degli ecologi umani iscritti all’Associazione elevandone la funzione ed il prestigio nel campo tecnico economico, sociale ed ecoumano.
L’Associazione si obbliga ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE” o l’acronimo “ONLUS” (Ex art. 10 comma 1 lettera I del D. Lgs. 460/97).
L’Associazione è apartitica, laica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, favorendo l’incontro, lo scambio e la circolazione delle idee. (Ex art. 10 comma 1 lettera B del D. Lgs. 460/97).
L’Associazione è, altresì, luogo della relazione, luogo privilegiato per la nascita e la circolazione delle idee, luogo in cui le differenze vengono apprezzate in quanto arricchimento collettivo e affermazione forte dei valori e del rispetto reciproco.
In particolare, considerato che l’Ecologia umana si identifica nello studio dei rapporti che i gruppi umani intrattengono con i diversi ecosistemi, naturali e umani, obiettivi ai quali fa riferimento il Centro di Ecologia Umana dell’Università degli Studi di Padova, l’Associazione di inserisce in un processo culturale per il superamento dei settorialismi specialistici, avviando pratiche partecipative per lo sviluppo sostenibile del territorio.
L’Associazione “A.I.E.U.” si propone pertanto:
A) - di promuovere, con ogni mezzo e con impostazione interdisciplinare studi, corsi di aggiornamento e formazione, proposte e iniziative, attività editoriali e di produzione multimediale, convegni, mostre, congressi e viaggi studio sulle questioni attinenti gli aspetti ambientali e di aderire alle analoghe iniziative di Enti, Istituzioni, Strutture, pubblici o privati;
- di fornire un contributo interdisciplinare tale da mettere in grado, chi è chiamato a prendere decisioni relative alla comunità, di scegliere e coordinare le varie proposte tecnico-specialistiche;
- di promuovere e diffondere il concetto di “qualità del territorio”, assolvendo alla funzione sociale di crescita umana e civile attraverso l’educazione e la condivisione dei saperi;
- di impegnarsi a svolgere il ruolo precipuo di promotori della qualità del territorio, di coordinatori interdisciplinari e di facilitatori, nella pratica di una politica e gestione ambientale partecipativa e negli ambiti socio-sanitari;
- di fornire consulenze a quanti, pubblici e privati, intendano avviare progetti di sviluppo sostenibile del territorio;
- di promuovere l’educazione ambientale nelle sedi di istruzione, anche proponendosi in qualità di esperti;
- di contribuire alla formazione dei candidati interessati all’iscrizione all’A.I.E.U., facendoli partecipare all’attività dell’Associazione stessa, programmando corsi di aggiornamento culturale e professionale degli iscritti, nell’ambito di progetti di formazione continua;
- di sostenere e incentivare la programmazione di giornate di confronto e verifica degli Ecologi dell’A.I.E.U., favorendo la collaborazione e le intese con l’Università, i Centri di Ricerca e Formazione e le Organizzazioni Professionali;
- di realizzare l’apertura internazionale della propria attività, nella prospettiva di possibili progettazioni con partners europei, in linea con i principi fondamentali del Certificato Internazionale di Ecologia Umana;
B) - di promuovere l’istituzione e l’aggiornamento di Elenchi Interprofessionali Nazionali (E.I.N.) e regionali (E.I.R.) di professionisti in possesso della qualifica in “Ecologia umana”;
C) - di non svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente collegate (Ex art. 10 comma 1 lettera C del D. Lgs. 460/97)

Art. 2 - Patrimonio dell’Associazione


Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- Le quote associative annuali corrisposte statutariamente dagli iscritti;
- I contributi straordinari corrisposti volontariamente;
- I contributi, donazioni e oblazioni erogati da Enti, Amministrazioni Pubbliche e private, Associazioni, Fondazioni, etc.;
- Ogni altra riserva che venga prevista per legge o costituita dall’Assemblea dei soci;

Art. 3 - Soci Ordinari della “A.I.E.U.”


Possono far parte dell’Associazione “A.I.E.U.” in qualità di soci ordinari:
1. i titolari del Certificato Internazionale di Ecologia Umana, rilasciato dal Centro di Ecologia Umana dell’Università degli Studi di Padova (elenco A)
2. i titolari dell’attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento o Aggiornamento professionale in Ecologia Umana, rilasciato dall’Università degli Studi di Padova;
3. i possessori di altri titoli, riconosciuti equipollenti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione;
4. gli Enti pubblici e privati, le Società in genere, le Organizzazioni di Categoria e le Associazioni che perseguano finalità simili a quelle dell’Associazione “A.I.E.U.”, nonché le Strutture Universitarie e scientifiche pubbliche che condividano gli stessi scopi. Questi soggetti, all’atto dell’ammissione all’Associazione, dovranno nominare un proprio delegato a rappresentarli nell’ambito dell’”A.I.E.U.”;
L’Associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione alla temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati, o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 4 Sostenitori della “A.I.E.U.”


È facoltà dell’Associazione riconoscere la qualifica di “Sostenitore” a singole persone di provata professionalità o ad Enti Pubblici e Privati, che dimostrino di aver operato e di operare nei campi d’interesse dell’Ecologia Umana.

Art. 5 - Modalità di ammissione alla “A.I.E.U.”


Chi intende iscriversi, sia come “socio ordinario” o “sostenitore”, deve presentare domanda scritta all’Associazione.
La composizione della domanda, nonché i criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati, saranno stabiliti dal Regolamento. La domanda dovrà essere corredata da un curriculum tecnico-scientifico e da idonea documentazione atta a dimostrare di aver acquisito una specifica formazione professionale nel settore dell’Ecologia Umana (vedi art. 1), con indicazione delle sedi, dei tempi e della durata delle prestazioni;
Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo sentito il parere, non vincolante, di una Commissione di Valutazione nominata dallo stesso.
La Commissione di Valutazione non è organo dell’ “A.I.E.U.”.
Avverso la decisione del Consiglio Direttivo riguardo le domande di iscrizione è ammesso reclamo avanti al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il nuovo ammesso, entro 8 giorni dalla comunicazione dell’accoglimento, deve versare, pena la perdita della qualità di associato, la quota associativa statutariamente prevista.

Art. 6 - Cessazione della qualità di socio


La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e decadenza.
La facoltà di recesso dell’associato si esercita attraverso comunicazione scritta, indirizzata a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, al Consiglio Direttivo dell’“A.I.E.U.”. Tale recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio annuale finanziario.
Decade dalla qualità di socio chi non ottempera al versamento della quota associativa annuale, previo sollecito, o che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza.
L’esclusione è pronunciata dall’Assemblea contro i soci che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti, e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi competenti; che in qualunque modo arrechino danno morale o materiale all’Associazione, o che all’atto della presentazione della domanda abbiano presentato dichiarazioni non veritiere; che, senza giustificato motivo, non adempiano agli impegni assunti verso l’Associazione; che non osservino le disposizioni del presente Statuto; che non si trovino più nelle condizioni di partecipare alle finalità dell’Associazione.

Art. 7 - Soci fondatori e Soci onorari della “A.I.E.U.”


Soci fondatori dell’Associazione “A.I.E.U.” sono:

Università degli Studi di Padova – Centro di Ecologia Umana – Centro di Ateneo di ricerca e di servizi;

i titolari del Certificato Internazionale di Ecologia Umana così come di seguito indicati: Maria Letizia Gabriele, Antonio Garbetta, Ernesto Lava, Roberto Masier, Antonio Morello, Giovanni Pagotto, Raul Pantaleo, Vincenzo Quagliato, Andrea Trincardi e Michela Zucca.

Il Consiglio Direttivo può nominare quali soci onorari, le persone che si siano distinte nel perseguimento degli scopi dell’Associazione

Art. 8 - Organi della “A.I.E.U.”

Sono organi dell’Associazione “A.I.E.U.”:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - Membri dell’Assemblea Ordinaria - diritto di voto – eleggibilità

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci, ordinari e onorari.
Tutti i soci hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
I sostenitori hanno diritto di partecipare alle Assemblee pur non avendo diritto al voto.

Art. 10 - Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci

L’Assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata a discrezione dell’Organo Direttivo a mezzo lettera semplice inviata ai soci o con altri mezzi idonei previsti dal Regolamento, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati la data, la sede e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che dovrà avvenire nell’arco della stessa giornata della prima, e l’ordine del giorno con gli oggetti da trattare.
La lettera di convocazione deve essere esposta presso la sede sociale.

Art. 11 - Compiti dell’Assemblea dei soci

L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata, o dal Consiglio Direttivo, per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo il calendario previsto dalla normativa vigente in materia, e per l’ulteriore trattazione e approvazione delle argomentazioni attinenti alla gestione associativa indicati all’ordine del giorno, o su richiesta presentata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.
L’Assemblea svolge i seguenti compiti:
- approva annualmente le relazioni del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento dell’Associazione, e sue eventuali modifiche e l’aggiornamento della quota associativa;
- elegge i rappresentanti degli associati nel Consiglio Direttivo.
- nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente.
- nomina il Collegio dei Probiviri.
- nomina la Commissione di Valutazione.

Art. 12 - Validità dell’Assemblea e modalità di approvazione delle delibere


L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà + 1 degli iscritti e, in seconda convocazione, se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli iscritti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, con delega scritta, un solo socio.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Nel corso dell’Assemblea le votazioni possono avvenire su proposta del Presidente dell’Assemblea o su richiesta di almeno un decimo dei presenti:
- per alzata di mano;
- a scrutinio segreto.
In ogni caso l’Assemblea non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta che non sia iscritta preventivamente nell’ordine del giorno.

Art. 13 - Assemblea Straordinaria


L’Assemblea straordinaria è convocata:
- per modificare lo Statuto;
- per trattare e deliberare su ogni altro argomento che la legge attribuisce all’Assemblea stessa.
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno il 1/10 dei soci. In tal caso la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria.
I lavori dell’Assemblea straordinaria si svolgono con le stesse procedure previste per quella ordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie se è presente almeno la metà + 1 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

Art. 14 - Il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e firma i verbali delle sedute.
In caso di sua assenza o indisponibilità le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili non più di una volta consecutiva.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono scelti tra i soci.

Art. 15 - Nomina del Presidente del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario

Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario dell’Associazione sono nominati dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dopo l’Assemblea generale ordinaria.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può essere composto sia da soci sia da sostenitori.
Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:
- nomina, tra i suoi componenti, il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- amministra l’Associazione e ne tutela gli interessi in ogni sede e circostanze;
- cura l’applicazione ed il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- propone all’Assemblea l’ammontare della quota associativa annua;
- formula l’invito alle persone che ritiene di nominare soci onorari;
- presenta all’Assemblea il rendiconto dell’attività, il rendiconto finanziario-economico ed il programma di gestione per l’anno successivo;
- esamina ed approva le domande di ammissione all’Associazione;
- tiene l’elenco degli associati;
- organizza corsi di formazione e aggiornamento ricorrente per i propri iscritti e per l’accesso all’elenco degli associati;
- invia periodiche relazioni sulla propria attività alle rappresentanze istituzionali delle categorie professionali presenti nell’ “A.I.E.U.”;
- istituisce commissioni e gruppi di lavoro per il conseguimento degli scopi istituzionali.
Il Segretario compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee ordinarie e straordinarie, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, custodisce l’archivio e cura l’espletamento delle pratiche d’ufficio.
Il Tesoriere cura la tenuta delle scritture contabili, risponde della cassa e dei beni sociali dei quali aggiorna gli inventari.
In caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario o del Tesoriere, il Presidente può nominare un sostituto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Elezione dei Consiglieri e composizione del Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo viene eletto dai soci presenti in Assemblea ordinaria. I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili non più di una volta di seguito.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri.
Nel caso di cessazione o decadenza di un consigliere, subentra il primo dei non eletti e la propria durata coincide con quella residua del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi della consulenza di professionisti, da identificarsi tra esperti nelle discipline attinenti alle attività dell’Associazione.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente.
Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio dovrà inoltre essere convocato dal Presidente entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta scritta presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri, comunque non inferiore a 3 (tre). In caso di inadempienza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato direttamente da almeno 3 (tre) dei componenti che sottoscrivano la richiesta.
Le delibere del Consiglio vengono prese a maggioranza semplice dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 19 - Il Collegio Sindacale


Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, eletti anche fra i non soci, dall’Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.
I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale si riunisce, di norma, ogni 3 (tre) mesi. Il suo compito è quello di controllare l’amministrazione ed adempiere a tutti i compiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Art. 20 - Il Collegio dei Probiviri


Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea; essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute.
Ogni organo dell’Associazione ed i singoli soci, salvo i casi di competenza inderogabile della Autorità Giudiziaria, possono rimettere al Collegio dei Probiviri tutte le controversie relative alla interpretazione ed applicazione delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti, o derivanti da deliberazioni adottate dagli organi sociali competenti.
Il ricorso deve essere proposto per iscritto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione del fatto che determina la controversia. Nel medesimo termine il ricorso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata alla controparte.
I Probiviri decidono quali arbitri compositori con dispensa di ogni formalità. Essi non hanno l’obbligo di sottoporre le loro decisioni alla formalità del deposito stabilito dal Codice di Procedura Civile.

Art. 21 - Modifiche dello statuto


Per la modifica dello Statuto il Consiglio Direttivo deve procedere ad un’apposita convocazione dell’Assemblea comunicando gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per la validità dell’Assemblea e lo svolgimento dei lavori valgono le regole stabilite per l’Assemblea straordinaria.

Art. 22 - Indisponibilità del patrimonio dell’Associazione


Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettere D e F del D.Lgs. 460/97 l’Associazione non potrà distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di attività sociale o ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Le quote o contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.
L’Associazione, inoltre, si impegna ad impiegare utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse (Ex art. 10 comma 1 lettera E del D.Lgs. 460/97).

Art. 24 – Disposizioni Finali


Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si rinvia al Regolamento ed alle norme vigenti in materia.